È stato pubblicato il Decreto ministeriale che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, in merito alle disposizioni per l’antiriciclaggio. Qui ti spieghiamo cos'è il Registro e come inviare le comunicazioni entro la scadenza.
Cos’è il Registro dei titolari effettivi
Il Registro dei titolari effettivi è un importante strumento creato per contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo.
Il Registro è una banca dati che raccoglie informazioni sui titolari effettivi di società e altre entità giuridiche e raccoglie informazioni sui veri proprietari di società e altre entità legali.
L'obiettivo è rendere chiare e trasparenti le proprietà e i controlli delle società.
Il Decreto ministeriale 55/2020: in sintesi
Lo scorso 9 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Dalla data di pubblicazione di quest’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale, i soggetti obbligati avranno 60 giorni di tempo, quindi fino al 11 dicembre 2023, per inviare alla Camera di commercio territorialmente competente la comunicazione circa il titolare effettivo.
È stato prorogato il termine di comunicazione, siamo in attesa, quindi, del nuovo termine di scadenza.
I soggetti obbligati costituiti successivamente a tale data dovranno provvedere alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari).
Il mancato o tardivo adempimento dell’obbligo comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Una volta entrato in funzione il Registro, i dati e le informazioni contenute andranno ad alimentare il sistema di interconnessione dei Registri dei titolari effettivi elaborato dall’Unione Europea.
Modalità e termini della comunicazione al Registro dei titolari effettivi
L’articolo 3 del Decreto Ministeriale 55/2022 stabilisce che:
- gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, se in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private devono comunicare all’ufficio del Registro delle imprese della camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva;
- il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunicano i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva.
Dati e informazioni oggetto di comunicazione al Registro dei titolari effettivi
L’articolo 4 del Decreto ministeriale disciplina, nel dettaglio, il contenuto della comunicazione.
In particolare, andranno comunicati:
- per ciascun titolare effettivo: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale;
- per le imprese dotate di personalità giuridica, in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a):
- l’entità della partecipazione al capitale dell’ente della persona fisica indicata come titolare effettivo,
- ove non individuato in forza dell’entità della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo;
- per le persone giuridiche private, in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a):
- il codice fiscale, la denominazione dell’ente, la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
- per i trust e gli istituti giuridici affini, in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a): il codice fiscale, la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine e la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico affine.
Inoltre, dovranno essere fornite le indicazioni delle circostanze eccezionali ai fini delle dell’esclusione all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.
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