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Polizza Assicurativa come wealth management: il regime di esenzione dell’imposta di successione

Polizza Assicurativa come wealth management: il regime di esenzione dell’imposta di successione

Qual è la normativa applicata alle polizze assicurative in tema di imposta di successione e donazione? Quali sono i benefici derivanti dalla sottoscrizione della polizza in ottica di un’ottimizzazione fiscale? In questo articolo tutte le informazioni, alla luce delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione.

Polizza Assicurativa come wealth management: il regime di esenzione dell’imposta di successione

L’utilizzo dei contratti di assicurazione sulla vita come strumento di wealth management è sempre più diffuso.

La personalizzazione e i vantaggi di natura civilistica e fiscale delle private insurance, consente al contraente di gestire in modo ottimale la pianificazione del proprio patrimonio.

In particolare, per le polizze vita “caso morte” e per la sola imposizione indiretta, c’è una linea generale che adotta le polizze di regime di esenzione rispetto all’imposta di successione indipendentemente dall’ammontare, e quindi senza alcun computo di franchigie, e indipendentemente dall’esistenza o meno di un rapporto di parentela tra il contraente/assicurato e il beneficiario.

Per il Testo Unico, l’art. 12, comma 1, lett. c), non concorrono a formare l’attivo ereditario:

  • le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del Codice civile;
  • le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto.

Cos’è l’imposta di successione nelle polizze vita caso morte?

L’imposta di successione è un’imposta indiretta, in quanto la capacità contributiva si manifesta indirettamente nello svolgimento della vicenda patrimoniale (ossia, il “trasferimento”) che la legge osserva.

Il trasferimento causa morte è il passaggio dalla sfera giuridica di un soggetto, il de cuis, ossia il soggetto defunto che era proprietario dei beni costituenti il patrimonio ereditario, alla sfera giuridica del suo successore: in questi casi, l’imposta dovuta è quella di registro e non quella di successione

La morte deve essere la “causa” di un acquisto che si verifica in capo al beneficiario e non l’evento generatore di un incremento del patrimonio del beneficiario che non gli viene trasmesso dal de cuius, ma che appartiene alla sfera giuridica del beneficiario (o per disposto di legge o in forza di un contratto stipulato durante la vita del de cuius).

Emblematica è la prestazione dell’assicuratore a favore del beneficiario di un’assicurazione sulla vita che sia stata contratta dal de cuius, dove la prestazione ricevuta dal beneficiario dell’assicurazione non deriva dal patrimonio del contraente, ma dal patrimonio dell’assicuratore, in base al contratto di assicurazione, dal quale (e non dalla morte del contraente) deriva il vantaggio del beneficiario, a far tempo dalla (e non “a causa della”) morte del contraente.

In questi casi, si parla di acquisti iure proprio realizzati dal beneficiario e non di suoi acquisti iure hereditario, a significare che essi avvengono non “a causa” della morte ma “per effetto” della morte: derivando da un atto inter vivos (come il contratto di assicurazione) e non dalla successione mortis causa, tali incrementi, dunque, si sottraggono all’imposta di successione.

Cosa dice la Cassazione sull’imposta di successione?

La Corte di Cassazione con la sentenza del 23 marzo 2006 n. 6531 e successive conformi, ritiene che poiché nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato in polizza acquista, ai sensi dell’art. 1921 cod. civ., un diritto proprio derivante dal contratto alla prestazione assicurativa (salvi gli effetti dell’eventuale revoca della designazione ex art. 1921 cod. civ.), l’eventuale designazione dei terzi beneficiari con la categoria degli eredi legittimi o testamentari non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, atteso che tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all’eredità, senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi.

Ci sono alcune pronunce di legittimità da parte della Cassazione (fra le altre, cfr. Cassazione n. 3263 del 19/2/2016) che - in relazione a talune polizze di assicurazione sulla vita – hanno statuito il principio secondo cui nell’assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta (la donazione indiretta ricorre qualora, al fine di conseguire un intento liberale, le parti non ricorrono al contratto di donazione ma ne adottano un altro caratterizzato da una causa diversa).

Non si esclude, quindi, l’eventuale contenzioso civile istaurato dagli eredi legittimari e l’eventuale riconduzione della polizza vita ad una donazione indiretta possa divenire la (tra, le altre) fonte di innesco per un eventuale controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate nel tentativo di provocare la tassazione della donazione indiretta che, potrà avvenire, solo al ricorrere dei presupposti espressamente stabiliti dal Testo Unico disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni.

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