Il 9 giugno 2022 è entrato in vigore il Decreto del ministero dell'Economia 11 marzo 2022 n. 55 che contiene le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva richiesta dalla normativa antiriciclaggio delle imprese dotate di personalità giuridica, di trust rilevanti ai fini fiscali e di istituti affini.
Registro dei titolari effettivi
Il decreto contiene il Regolamento che detta le seguenti disposizioni in materia di:
- comunicazione all'ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a tini fiscali e istituti giuridici affini al trust;
- accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi.
Modalità e termini della comunicazione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva
Il Regolamento dispone che le informazioni circa i nominativi dei titolari effettivi e le eventuali variazioni debbano essere comunicate, mediante autodichiarazione, all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, da parte dei seguenti soggetti:
- Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche;
- Fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.
Dati e informazioni oggetto di comunicazione mediante autodichiarazione
I dati che devono essere inseriti nella comunicazione sulla titolarità effettiva e che verranno conservati dalla Camera di commercio competente sono:
- i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo per le imprese dotate di personalità giuridica
- se si tratta di imprese dotate di personalità giuridica, si dovrà comunicare:
- l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo,
- ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della "partecipazione", si utilizza le modalità di esercizio del "controllo" ovvero, in ultima istanza, il riferimento ai poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo.
In caso di persone giuridiche private, si comunica anche il codice fiscale e, nel caso di eventuali successive variazioni, la denominazione dell'ente, la sede legale e la sede amministrativa, ove diversa da quella legale, sempre l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti obbligati al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio
I soggetti obbligati al rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, così come indicati dal dlgs. n.231/2007 (cosiddetta normativa antiriciclaggio) possono accedere, previo accreditamento, alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Accesso da parte di altri soggetti
Le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica presenti nelle sezioni competenti del registro delle imprese, sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni.
L'accesso del pubblico ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo.
Nonostante la dichiarazione di "‘accesso senza limitazioni" la richiesta da parte del "pubblico" deve essere supportata da una espressa motivazione, (art. 7 del Decreto del ministero dell'Economia n. 55 del 2022). Il protocollo prevede infatti che entro il termine di venti giorni dalla richiesta di accesso, la Camera di commercio coinvolta consente l'accesso al richiedente o gli comunica il diniego motivato, a mezzo posta elettronica certificata. In mancanza di comunicazione entro il termine, l'accesso si intende respinto. Non si applica quindi il principio del silenzio assenso, ma si ritorna alla necessaria autorizzazione espressa da parte della pubblica amministrazione referente. Il decreto del 2022 n. 55 non indica, tuttavia, le basi giuridiche che possono sottendere ad un eventuale rifiuto, lasciando, in apparenza, la discrezionalità circa l’accesso o meno alle informazioni sul titolare effettivo alla singola Camera di commercio.
Le informazioni sulla titolarità effettiva saranno presenti in una sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese. La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa.
La scelta della procedura di accesso ai dati, secondo la quale professionisti e imprese destinatari della normativa antiriciclaggio devono essere previamente autorizzati, mentre l’accesso al pubblico è previsto "senza limitazioni", seppur con espressa motivazione, non ci appare coerente.
Ci auguriamo che i prossimi interventi legislativi, già previsti all'interno del Decreto n.55, colmino tali lacune, evitando di lasciare a singole entità, ovvero alle Camere di commercio, l'efficacia di un servizio previsto da normativa primaria e fonte di sanzioni per i destinatari della normativa, il cui non adeguato funzionamento potrebbe mettere a rischio il complesso sistema creato per ostacolare il grave fenomeno del riciclaggio.





