In questo articolo tutte le informazioni per diventare un Intermediario Assicurativo iscritto nella sezione E del RUI. Come iscriversi alla sezione, i requisiti, passaggi di sezione, rapporti di collaborazione e eventuale interruzione, in questo articolo tutte le informazioni.
Come iscriversi alla Sezione E del RUI:
In questo articolo troverai:
Requisiti e Modalità di iscrizione
Passaggio di sezione da E verso A - B C del RUI
Interruzione rapporto di collaborazione sezione E del RUI
Requisiti e modalità di iscrizione Sezione E del RUI
Per le persone fisiche:
- godimento dei diritti civili;
- possesso dei requisiti di onorabilità;
- conseguimento di una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta;
- non essere iscritto nel Ruolo dei periti assicurativi;
- non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
- non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
Per le società:
- avere sede legale in Italia;
- non essere enti pubblici oppure enti o società controllate da enti pubblici;
- non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
- avere affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E del registro;
- non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
Solo un Intermediario iscritto nella sezione A (Agente) o B (Broker), l'Intermediario Principale, può iscrivere un collaboratore nella sezione E del Registro IVASS.
Per poter procedere all'iscrizione alla sezione E del RUI, è necessario assicurarsi che questi criteri siano stati assolti. Dal Provvedimento IVASS 97/2020, entrato in vigore il 31 marzo 2021, per potersi iscrivere alla sezione E del RUI IVASS è necessario possedere un titolo di studio non inferiore al diploma.
L’intermediario assicurativo, delle sezioni A, B o D, che intende avvalersi di collaboratori operanti all’esterno dei propri locali dovrà presentare all’IVASS apposita domanda mediante l’utilizzo del modello elettronico PDF, che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, l’impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E abbiano provveduto al versamento della Tassa di Concessione Governativa di € 168,00.
Non devono essere iscritti i dipendenti e i collaboratori degli intermediari iscritti nella sezione E del Registro IVASS qualora operino esclusivamente all’interno dei locali di questi ultimi.
Passaggio di sezione E verso A - B C del RUI
Persona fisica
L’intermediario iscritto nella sezione E del Registro IVASS, se in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, può richiedere di essere iscritto:
1. nella sezione A o B, presentando domanda mediante la compilazione del modello elettronico PDF, che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Nella domanda di iscrizione è necessario attestare di essere in regola con il pagamento dell’imposta di bollo. Alla domanda deve essere allegata la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall’intermediario per il quale è stata svolta l’attività, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, resa dal collaboratore, conforme al modello elettronico PDF disponibile sul sito dell’Istituto.
2. alla sezione C, compilando la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione con l’Intermediario, da allegare alla domanda di iscrizione nella sezione C che l’impresa che intende avvalersene presenterà utilizzando il modello elettronico PDF.
Società
La società iscritta nella sezione E del RUI può richiedere di essere iscritta ad altra sezione, se in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, presentando domanda mediante la compilazione del modello elettronico PDF, che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Nella domanda di iscrizione è necessario attestare di essere in regola con il pagamento dell’imposta di bollo. Alla domanda deve essere allegata la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall’intermediario per conto del quale è stata svolta l’attività, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, resa dallo stesso collaboratore, conforme al modello elettronico PDF.
Interruzione rapporto di collaborazione sezione E del RUI
In tutti i casi di interruzione del rapporto di collaborazione, l’Intermediario iscritto nella sezione A, B, D o F del RUI o nell’Elenco Annesso che si avvale di soggetti iscritti nella sezione E, deve comunicare la cessazione all’IVASS entro 30 giorni lavorativi dalla data dell’interruzione, mediante l’utilizzo del modello elettronico PDF che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Passati i 30 giorni, i soggetti iscritti nella sezione E possono trasmettere all’IVASS, in forma cartacea ovvero mediante l’utilizzo del modello elettronico PDF, una dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione. Qualora l’intermediario iscritto nella sezione A, B, D o F o nell’Elenco annesso non dovesse comunicare nei termini di legge la cessazione del rapporto con l’intermediario iscritto nella sezione E, quest’ultimo potrà trasmettere all’IVASS la dichiarazione.
L’IVASS procede alla cancellazione d’ufficio del collaboratore, tra gli altri casi, per:
- adozione del provvedimento sanzionatorio della radiazione;
- perdita di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione;
- sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel Ruolo Nazionale dei periti assicurativi, dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno);
- in caso di comunicazione di interruzione del rapporto, salvo che il soggetto svolga l’attività per conto di altri intermediari.
Nella compilazione della Tabella allegata al modello elettronico PDF utilizzata per comunicare la cessazione del rapporto di collaborazione con un soggetto iscritto nella sezione E, la voce “Revoca giusta causa” deve essere barrata esclusivamente qualora l’intermediario che si intende cancellare abbia violato le norme comportamentali dettate dal D.lgs. n. 209/05 e dai regolamenti di attuazione emanati dall’IVASS.